di Redazione
Con la legge 170 del 27 novembre 2023 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per richiedere un risarcimento per i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Chi quindi non fosse riuscito a richiederlo entro il 28 giugno, primo termine stabilito, ha ancora qualche settimana.
Il risarcimento era stato istituito dall’art. 43 del D.L. n. 36 del 2022 convertito in Legge n. 79 del 2022, nel contesto delle normative del PNRR, e ammonta a 55 milioni di euro.
La precedente proroga del termine al 28 giugno era arrivata con il decreto mille proroghe di febbraio (legge n. 14 del 24 febbraio 2023), grazie all’emendamento presentato dal senatore del PD Dario Parrini, che al sito Riflessi Menorah ad aprile dichiarava: “Questa ulteriore proroga è resa necessaria dal fatto che molti non sapevano di questa possibilità, e chi ne è venuto a conoscenza comunque ha bisogno di tempo per raccogliere insieme ai propri legali la documentazione sufficiente. Quindi è una questione di equità, di giustizia, che va ben oltre il ristoro economico. Più di tutto, sul piano dei principi, conta veder riconosciuto il torto immenso che migliaia di persone hanno patito”.
Ora con la legge 170 del 27 novembre viene prolungata la possibilità di richiederlo.
Per ottenere il risarcimento è necessario instaurare una causa risarcitoria contro la Repubblica federale di Germania, presso l’ambasciata tedesca a Roma, davanti al tribunale civile tramite il proprio legale di fiducia. La domanda può essere presentata anche dagli eredi, se le vittime dirette non fossero ancora in vita: fondamentale è presentare la documentazione relativa ai crimini subiti.
«Ci sono già dei giudizi pendenti e sembra che l’orientamento sia favorevole ai richiedenti – dichiara a Mosaico – Bet Magazine l’avvocato Laura Salvitto, che si sta occupando in prima persona di questi ricorsi -. Stanno addirittura considerando l’imprescrittibilità del reato».
Interpellata già a giugno, in occasione della prima proroga, l’avvocato ci aveva spiegato: «Si tratta di un atto di volontà da parte dello stato italiano, che finalmente ha deciso di dare un giusto risarcimento alle famiglie colpite da questi crimini. La norma parla di “vittime di crimini di guerra e di lesioni di diritti della persona”: questo implica che essendo l’omicidio un reato imprescrittibile, se un italiano è morto in conseguenza di questi reati – tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, sia su territorio italiano che altrove, a opera delle forze del Terzo Reich – ci sono molte più probabilità di vittoria. Se invece la persona è tornata dalla guerra con lesioni anche molto gravi è più complicato perché si tratta di reati che si prescrivono negli anni e c’è quindi un rischio causa elevato».
Per informazioni, contattare l’avvocato Laura Salvitto. 02.54123717. avv.laurasalvitto@virgilio.it.