di Giorgio Mortara*
AME e UCEI: un Albo e un protocollo per la circoncisione rituale, un atto che non è esclusivamente medico e scientifico, ma etico, legale, religioso e culturale.
Sull’argomento della circoncisione rituale, in ebraico brith milà, si confrontano diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà religiosa, la tutela dei minori e quella della loro salute. Se ne è parlato in un Convegno promosso dall’associazione Karol Wojtyla con l’Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con altre istituzioni universitarie e religiose.
Un atto medico è quello diretto alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie fisiche o psichiche, oppure al lenimento del dolore. Da questo si deduce che la circoncisione rituale non è un atto medico perché non ha alcun fine terapeutico bensì è un atto di natura esclusivamente religiosa. Atto religioso che comunque deve seguire le regole mediche per la salvaguardia della salute del bambino. Il problema che affrontiamo non è esclusivamente medico scientifico, ma etico, legale, religioso e culturale.
Il Comitato Nazionale di Bioetica nella seduta del 25 settembre 1998 ha dichiarato che la circoncisione rituale maschile è compatibile con l’articolo 19 della Costituzione italiana, che riconosce completa libertà di espressione cultuale e rituale sia a livello individuale sia a livello collettivo. Inoltre è sottolineato che la circoncisione rituale non lede, di per sé, altri beni\valori costituzionalmente protetti quale, ad esempio, quello della tutela dei minori o quello della loro salute. I giudici della VI sezione della Corte di Cassazione (22/6/2011) hanno emesso questa sentenza: “giammai il mohel potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione medica e la sua condotta, che oggettivamente integra il reato di lesione personale, è scriminata, se non determina una apprezzabile lesione e non mostra segni di negligenza, imprudenza o imperizia. La circoncisione rituale non sarà in contrasto con il nostro ordinamento e la componente religiosa sovrasterà, a ben guardare, non soltanto quella medica, ma anche quella penale”. Circoncidere i nostri figli è uno dei simboli più significativi del nostro essere ebrei e tutelarlo è un atto a difesa della nostra libertà religiosa.
La circoncisione va comunque eseguita secondo le più appropriate norme igienico sanitarie, al fine di ridurre al minimo eventuali complicanze. Questo argomento è stato affrontato con diversi approcci in molti Stati europei e risente del prevalere l’uno sull’altro di diritti e doveri costituzionalmente protetti.
Nei paesi scandinavi sono state poste limitazioni alla pratica della circoncisione mentre nel Regno Unito i mohalim sono riconosciuti e godono di una assicurazione. In Germania, una legge specifica regolamenta la milà. In Italia come per il principio della libertà religiosa non vi è una legge specifica in quanto si ritiene che siano sufficienti gli articoli della Costituzione che tutelano da un lato la libertà religiosa e dall’altro la tutela della salute e la integrità della persona. L’UCEI, in accordo ARI e con le disposizioni emanate recentemente dagli organismi dell’ebraismo europeo, ha deciso la creazione di Albo dei Mohalim, con un curriculum formativo standard e certificato da riconosciuti organismi ebraici internazionali (OU, UME, Initiation Society, Rabbinato centrale di Israele). I mohalim devono impegnarsi all’osservanza del protocollo operativo e spetta alle Comunità locali accertarsi del rispetto di tutte le norme.
* Vicepresidente UCEI e Presidente Onorario AME
Albo nazionale dei circoncisori rituali autorizzati
L’Albo è depositato presso la sede dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
L’iscrizione all’Albo è approvata, a domanda dell’interessato, dal consiglio dell’ARI sentito il parere di un rappresentante dell’UCEI e dell’Associazione Medica Ebraica, che dovranno accertare il possesso dei seguenti requisiti:
1. Curriculum formativo con certificazione rilasciata da riconosciuti organismi ebraici internazionali e accertata esperienza pratica. L’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo è titolo preferenziale.
2. Condotta religiosa ebraica.
3. Iscrizione all’Unione dei mohalim europei (UME)
4. Impegno all’osservanza del protocollo operativo allegato
Protocollo operativo
Prima della procedura:
– Visita del neonato con verifica delle condizioni di salute permettenti l’intervento allo scopo nel contempo di informare entrambi i genitori delle modalità della circoncisione e per acquisire il consenso informato.
– Informare il pediatra che segue il neonato della prossima circoncisione e verificare assieme le condizioni di salute permettenti l’intervento.
– Consenso informato firmato da parte di entrambi i genitori.
– Informare la comunità di appartenenza della famiglia del neonato dell’incarico ricevuto.
Durante la procedura:
Attuazione di tutte le precauzioni e le norme al fine di garantire la sicurezza per i neonati (asepsi, controllo sanguinamento ecc.).
Utilizzo di strumenti sterili o monouso.
Metzitzà: la suzione diretta è sconsigliata e può essere consentita solo previo accertamento dello stato di salute infettivo del neonato e del circoncisore, con certificato medico rilasciato poco prima della milà.
Dopo la procedura:
-Garantire la reperibilità nelle 24 ore successive.
-Seguire il bimbo fino a cicatrizzazione avvenuta e completa guarigione.
-Tenere un registro delle circoncisioni (accessibile per controllo) con schede che attestino il consenso ricevuto e il rispetto di tutte le norme e condizioni igienico sanitarie ed eventuali complicanze.
-A guarigione avvenuta deve essere inviato alla Comunità di appartenenza il certificato di avvenuta circoncisione.