In alto: un’opera di Mark Adlington
di Paolo Pozzi *
Prima di tutto, in quale cornice legislativa si colloca la questione in Italia? Quali sono le norme che regolano (permettendola o proibendola) l’esecuzione della shechità in Italia e in Europa? Quali sono le motivazioni che in molte situazioni la contrastano e ne chiedono l’abolizione? In Italia già il R. D. 3298 del 20 dicembre 1928 “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”, prevedeva (art. 19) che … “Le macellazioni, da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi, dovranno sempre aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi”. Ovvero permettendole a condizione che venissero eseguite con i rispettivi dettami. Il D.M. 11 giugno 1980 “Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico” riconfermava (art. 1): “Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità”. L’argomento viene successivamente menzionato e riconfermato dall’“Intesa tra la Repubblica Italiana e l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane”, approvata il 7 febbraio 1987, rinnovata il 6 novembre 1996 (art. 5): “La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal D.M. 02/06 /1980… in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche”. La Legge 8 marzo 1989, n. 101 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”, che regola l’attuazione dell’Intesa, nuovamente ribadisce (art. 6, c. 2): “La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal DM 11/06/1980… in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche”.
Quindi, una eventuale “abolizione” della shechità dovrebbe passare attraverso un processo legislativo parlamentare il quale non potrebbe non coinvolgere l’Intesa tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche, la quale difficilmente, se non per nulla, prenderebbe in considerazione una modifica dell’Intesa che non tenesse conto delle specifiche esigenze relative alla macellazione, che vanno considerate tra le “esigenze basilari” nella conduzione di una vita ebraicamente impostata.
Il Regolamento CE 1099 del 2009 , “Relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”, attuato dalle legislazioni nazionali, stabilisce in modo dettagliato i criteri di abbattimento degli animali. Nella sua lunga introduzione, questo Regolamento inserisce una serie di “eccezioni” e ne consiglia la non applicabilità nell’abbattimento omacellazione in corso di: “eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell’evento in questione”(int., 15) (la corrida, per esempio); “le attività venatorie o di pesca ricreativa” (int., 14); “le tradizioni culturali” (int., 16); “la macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri per consumo domestico privato (int., 17).
Il Regolamento stesso richiama la Direttiva CE 119 del 1993 relativamente alle macellazioni eseguite secondo riti religiosi e alla “importanza del mantenimento della deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà (ovvero ad intervenire) a ciascuno Stato membro”.
È indubbio che gli scopi del legislatore siano orientati a “evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento”, obiettivo pienamente condiviso, relativamente al quale il legislatore stesso stabilisce doversi tener “conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento” stesso. A questo scopo sono chiaramente definiti i criteri per lo stordimento dell’animale prima della sua macellazione, e i criteri della macellazione in deroga, ovvero senza preliminare stordimento (ebraica ed islamica).
Ritengo necessario entrare in alcuni particolari strettamente tecnici sulle metodiche, almeno le più comunemente usate, poiché la (spesso mancata) conoscenza da parte del pubblico non specialista incide sulla presa di posizioni. Il principale metodo di stordimento è la pistola a proiettile captivo; applicata generalmente su bovini, ovicaprini, raramente suini.
Si tratta di una “pistola” a cartucce di polvere da sparo, che non libera un proiettile, bensì un perno metallico di varia lunghezza, che a seguito dello sparo penetra nel cranio dell’animale allo scopo di distruggerne il cervello in modo significativo; dopo lo sparo, una molla lo richiama dentro la canna della pistola, per il prossimo sparo; allo sparo deve seguire il taglio dei grossi vasi del collo in un tempo contenuto, stabilito di solito entro i 60 secondi.
Per autorizzare la shechità il legislatore richiede che “La macellazione (in deroga o rituale) deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza e addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali. L’operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea e i grossi vasi sanguigni del collo”.
La lunghezza dei coltelli supera le raccomandazioni minime suggerite dalla OIE (Organizzazione Internazionale delle Epizoozie) ed è pari ad almeno “due volte la larghezza del collo dell’animale”.
EFSA stima in circa 2.100.000 i bovini macellati in Europa senza stordimento; non è in grado di dare stime relativamente ad ovicaprini e pollame; in ogni caso non distingue tra shechità e altre macellazioni senza stordimento.
Aiutiamo noi utilizzando dati già presenti in letteratura ma evidentemente trascurati, estrapolando i dati della shechità eseguita in Gran Bretagna, ove vivono circa 300.000 ebrei, circa 1/3 della comunità ebraica europea, e rapportandoli a una comunità europea totale di circa 1.000.000 di persone; le stime totali indicano: bovini, circa 300.000; ovicaprini, circa 300.000; volatili/pollame, circa 12.000.000.
La shechità in Italia, secondo i dati relativi a Milano e Roma (da cui la carne kasher viene poi inviata anche ad altre Comunità): bovini, circa 3.500; ovicaprini, circa 8.000; volatili/pollame, circa 110.000 (altrettanti volatili/pollame sono importati già macellati).
EFSA identifica i parametri di rischio per i volatili macellati senza stordimento, e in particolare: appendimento per le zampe (tipico peraltro delle macellazioni con stordimento), coltello non affilato, coltello corto, presentazione sbagliata del collo dell’animale al macellatore: tutti questi fattori di rischio non possono essere attribuiti alla shechità. EFSA identifica anche i parametri di rischio per i bovini macellati senza stordimento, quali coltello corto, coltello poco affilato, inesperienza del macellatore, contenimento a terra con testa stirata di lato, appendimento dell’animale per i piedi.
Tra i metodi di macellazione da ritenersi “umani”, la legislazione USA riporta il “macellare in osservanza ai requisiti della fede ebraica o ogni altra fede che prescriva un… simultaneo ed istantaneo taglio delle arterie carotidee con uno strumento affilato”. Ciò non deriva dal fatto che nel Nuovo Mondo gli animali siano diversi da quelli del Vecchio Mondo; il problema sta in quanto già evidenziato a suo tempo (1994) da Temple Grandin, considerata la più grande esperta di protezione degli animali d’allevamento e al momento della macellazione: “La valutazione della macellazione rituale è un’area in cui molte persone hanno perso l’obiettività scientifica. Ciò ha avuto come risultato una revisione pregiudizievole e selettiva della letteratura scientifica. La politica ha interferito con la buona scienza”.
Non è accettabile, e quanto meno sospetto, che “la vecchia Europa” continui ad aggrapparsi a posizioni diametralmente opposte alla letteratura scientifica ed all’esperienza di riconosciuti opinion leader nel settore.
* Paolo Pozzi è Medico Veterinario e European Specialist in Animal Welfare Science, Ethics and Law.
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